Istruzioni per la compilazione dei campi
Seleziona "Si" se sei tu il proprietario dell'abitazione e lo utilizzi come abitazione principale ossia come "prima casa".
L'applicazione calcolerà in questo caso sia la TASI dovuta dal proprietario, sia la TASI dovuta dall'inquilino o dall'occupante, in base alla percentuale di ripartizione stabilita dal Comune.
Se sei l'inquilino imposta i parametri come se fossi il proprietario:
seleziona come stato dell'immobile "Affittato" e indica se l'abitazione in affitto è per te la prima casa (campo "Come Prima Casa").
Novità
La legge di stabilità 2016 ha previsto l'esclusione dalla TASI sia per il possessore che per l'occupante di un immobile adibito come prima casa,
ad eccezione delle abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
NOTA:
La quota parte della TASI è dovuta dall'inquilino solo se si tratta di abitazione di lusso oppure di abitazione non occupata come prima casa.
Indica lo stato dell'abitazione in relazione ad eventuali contratti stipulati con terze parti
(contratto di locazione, comodato o leasing).
L'applicazione calcolerà sia la TASI dovuta dal proprietario che la TASI dovuta dall'inquilino o dall'occupante, in base alla percentuale stabilita dal Comune.
In caso di locazione temporanea dell'abitazione (fino a sei mesi nello stesso anno) la TASI è dovuta solo dal proprietario e pertanto
seleziona "Libero".
Analogamente, se il Comune ha esentato i conduttori o gli occupanti dal versamento della TASI seleziona "Libero".
NOTA: in caso di leasing immobiliare la TASI è dovuta esclusivamente dal conduttore.
Indica se l'abitazione (in affitto o in comodato) è utilizzato dall'occupante o dal comodatario come prima casa (abitazione principale).
Nota: il comodatario è colui che utilizza un'abitazione concessa in comodato.
Novità:
La legge di stabilità 2016 ha esteso anche agli inquilini l'esenzione dal versamento della TASI se l'immobile è adibito a prima casa.
Seleziona "Si" se l'immobile è affittato a canone concordato (Legge 431/1998).
Indica inoltre il numero di mesi nell'anno nei quali l'immobile è stato concesso in locazione a canone concordato.
Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni si considera come mese intero.
Novità:
La legge di stabilità 2016 ha introdotto la riduzione del 25% della TASI calcolata con l'aliquota comunale
per tutti gli immobili concessi in locazione a canone concordato.
Seleziona "Si" se l'immobile in comodato può usufruire della riduzione del 50%
sull'imponibile TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.
Le condizioni per beneficiare della riduzione sono:
1) l'immobile è concesso in comodato come prima casa;
2) il contratto deve essere registrato (occorre versare la tassa di registro);
3) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia;
4) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Indica inoltre il numero di mesi nell'anno nei quali l'immobile è stato concesso in comodato beneficiando della riduzione.
Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni si considera come mese intero.
Seleziona la percentuale della TASI a carico dell'inquilino o dell'occupante.
Il valore da inserire nella maschera è quello dovuto dall'inquilino o dall'occupante; la parte rimanente è a carico del proprietario.
La percentuale è stabilita dal Comune e può variare tra il 10% e il 30%.
Se il Comune non ha deliberato la percentuale di ripartizione inserisci il valore minimo del 10% (D.L. n. 88/2014).
In caso di leasing la TASI è dovuta esclusivamente dal conduttore ed il campo non è visibile.
Novità
La legge di stabilità 2016 ha previsto l'esclusione dalla TASI anche per l'inquilino o il comodatario di un'abitazione adibita come prima casa,
fatta eccezione per gli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Nota: il comodatario è colui che utilizza un'abitazione concessa in comodato.
Inserisci la rendita catastale non rivalutata dell'abitazione.
La rendita può essere reperita nell'ultima dichiarazione dei redditi o consultata online sul sito dell'Agenzia del Territorio.
Importante: la rendita catastale non va confusa con il valore di mercato dell'abitazione.
Inserisci l'aliquota TASI stabilita dal Comune in cui è ubicata l'abitazione.
Se cancelli il campo, la TASI sarà calcolata con l'aliquota base pari all' 1 per mille.
NOTA:
poiché i Comuni hanno la facoltà di azzerare la TASI, l'aliquota può anche essere uguale a zero ma in questo caso non viene utilizzata quella base.
Questo è utile per calcolare l'IMU in un Comune che ha azzerato l'aliquota TASI.
Inserisci l'aliquota IMU stabilita dal Comune in cui è ubicata l'abitazione.
Cancellando il campo, l'IMU viene calcolata applicando l'aliquota base.
Poichè la somma della TASI e dell'IMU non può superare il valore massimo previsto dalla legge sull'IMU
(più lo 0,8 per mille),
i valori delle aliquote sono corretti automaticamente qualora dovessero risultare superiori al limite sopra indicato.
Inserisci la percentuale di possesso dell'abitazione.
Compila il campo solo se vi sono più titolari dell'abitazione (ad es. più proprietari, più usufruttuari ecc.);
in caso contrario lascia il valore predefinito del 100%.
Indica il numero di mesi durante i quali si è protratto il
possesso dell'abitazione.
Utilizza questo campo anche per indicare il periodo di tempo in cui hai usufruito dell'abitazione nella
destinazione d'uso specificata (ad esempio prima casa o seconda casa).
Un periodo maggiore o uguale a
15 giorni si considera come
mese intero.
Esempio:
Appartamento acquistato il 20 settembre:
- La TASI è dovuta solo dal mese di ottobre al mese di dicembre (possesso = 3 mesi).
Indica il numero complessivo di pertinenze dell'abitazione.
Per ciascuna pertinenza inserisci la rendita catastale non rivalutata e indica la percentuale possesso
solo se diversa dal 100% oppure i mesi di possesso se inferiori a 12 (in caso contrario puoi lasciare vuoti entrambi i campi).
Le pertinenze appartengono alle categorie C/2, C/6 e C/7.
Ricorda che puoi abbinare alla prima casa una sola pertinenza per ciascuna categoria tra quelle sopra elencate
(ad esempio un solo garage, una sola cantina ecc.) fino ad un massimo complessivo di tre pertinenze.
Per le altre pertinenze non si possono applicare le eventuali agevolazioni prima casa.
Attenzione:
Se una pertinenza è registrata al catasto congiuntamente alla prima casa non deve essere inserita nella maschera
ma incrementa comunque il numero complessivo di pertinenze disponibili (come se fosse stata inserita).
Ad esempio, se una soffitta (cat. C/2) è registrata al catasto assieme alla prima casa, non si possono considerare altre pertinenze di cat. C/2.
Inserisci l'eventuale detrazione TASI stabilita dal Comunue per l'abitazione.
Inserisci la detrazione IMU stabilita dal Comunue per l'abitazione.
Lasciando vuoto il campo sarà utilizzata la detrazione base pari a € 200,00.
Indica il numero complessivo di titolari che hanno
diritto alla detrazione prima casa.
Il campo è attivo solo se si imposta una quota di possesso diversa dal 100%.
Attenzione:
E' necessario indicare il numero dei soli titolari dell'appartamento che hanno diritto alla detrazione.
Se ad esempio un titolare non ha la residenza anagrafica nell'immobile non può usufruire della detrazione TASI per la prima casa
e quindi non va conteggiato tra i titolari aventi diritto alla detrazione.
Alcuni possibili
esempi relativi alla contitolarità della detrazione per la prima casa:
- 1 titolare se vi è un unico proprietario della prima casa.
- 1 titolare se vi sono due proprietari ma l'altro è residente altrove.
- 2 titolari se anche il coniuge (o il convivente) è proprietario della prima casa.
- 3 titolari se la prima casa è intestata al figlio e ai genitori, purchè tutti siano conviventi e residenti nella stessa abitazione.
Seleziona "Si" se l'abitazione è stato dichiarata inagibile
o inabitabile nel periodo di possesso.
NOTA: l'inagibilità si riferisce anche a tutte le eventuali pertinenze dell'immobile.
La riduzione della base imponibile per la TASI e per l'IMU è del 50%
in proporzione al numero di mesi in cui si è protratta la condizione di inagibilità.
Imposta il numero di mesi di inagibilità nel campo "mesi".
Se la condizione di inagibilità si è protratta per almeno 15 giorni il mese si considera come intero.
Seleziona "Si" se l'abitazione è stato dichiarata di interesse storico o artistico.
In questo caso è prevista una riduzione dell' imponibile TASI e IMU pari al 50%.
NOTA: la caratteristica si intende riferita anche a tutte le eventuali pertinenze dell'immobile
.