Risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014.
Pubblicati dall' Agenzia delle Entrate i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento della TASI.
Con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile 2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della TASI, oltre ad alcune note sulla compilazione del modello.
I nuovi codici tributo sono differenziati per tipologia di immobile e sono i seguenti:
- 3958 per la TASI sull' abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 per la TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 per la TASI sulle aree fabbricabili
- 3961 per la TASI su tutti gli altri immobili
In caso di ravvedimento da parte del contribuente o versamento insufficiente a seguito di controllo, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta ma con diversi codici tributo che sono i seguenti:
- 3962 per gli interessi
- 3963 per le sanzioni
Di seguito il testo completo della circolare ed il link al documento in formato PDF.
AGENZIA delle ENTRATE
RISOLUZIONE N. 46/E
Roma, 24 APRILE 2014
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni
L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prevede che “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”
Il comma 688 del medesimo articolo 1 dispone che il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
- “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “3962” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”
- “3963” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
- nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
- nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
- nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
IL DIRETTORE CENTRALE