Chi è tenuto al versamento della TASI
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione della prima casa (a partire dal 2016) se non rientra nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e dei terreni agricoli.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo (anche diverso dalla proprietà) le unità immobiliari di cui sopra.
In altre parole la TASI, a differenza dell'IMU, è dovuta anche da coloro che occupano in affitto o in comodato un immobile non adibito a prima casa, e nel caso di immobili di lusso anche per la prima casa.
In particolare la TASI è dovuta dall'inquilino in base ad una percentuale stabilita dal Comune, che varia tra il 10 ed il 30 per cento. La percentuale rimanente (dal 90 al 70 per cento) è a carico del proprietario dell'immobile.
Come avviene anche per l'IMU, se vi sono più possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Casi particolari
In caso di locazione finanziaria (leasing), la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, ovver per il periodo che va dalla stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Immobili Esenti e Riduzioni
Come detto, la TASI è dovuta praticamente da chiunque utilizza o è proprietario di un qualsiasi bene immobile, compresa la prima casa, ad accezione di:
- Prima casa non "di lusso" (categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) a partire dal 2016.
- Terreni agricoli
- Immobili adibiti al culto
- Immobili delle Onlus.
Inoltre, sulla base di quanto previsto dal comma 679 della Legge di stabilità 2014, il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
Naturalmente, le riduzioni o le esenzioni sopra descritte non sono automatiche ma dipendono esclusivamente dal Comune che ha la massima libertà di decidere se adottarle o meno ed in quale misura.
Legge di Stabilità 2016
La legge di stabilità 2016 ha introdotto, oltre all'esenzione TASI per le prime case non di lusso, alcune riduzioni e agevolazioni:
1) Riduzione del 50% dell'imponibile per gli immobili concessi in comodato a familiari entro il primo grado (figli e genitori) ed utilizzati come prima casa.
2) Riduzione al 75% della TASI calcolata con l'aliquota comunale per gli immobili concessi in locazione a canone concordato in base alla L. 431/1998.
Per usufruire dell'agevolazione sul comodato devono essere rispettate alcune semplici condizioni:
a) il contratto deve essere registrato (occorre versare la tassa di registro);
b) il comodante deve possedere un solo immobile sul territorio nazionale (per immobile si intende un'abitazione e non contano ad esempio terreni, o pertinenze);
c) il comodante deve avere la residenza anagrafica e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato.