Per la Tasi nessuna responsabilità solidale tra proprietario e inquilino

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Mancano ormai poche settimane alla scadenza del 16 ottobre per il versamento della TASI che per molti (proprietari ed inquilini) costituisce il primo appuntamento con questa nuova imposta.

In particolare sono chiamati al versamento della prima rata coloro che posseggono o occupano un immobile ubicato nei comuni “ritardatari” che hanno deliberato in materia di TASI entro il 10 settembre ed inviato i documenti entro il 18 sul portale predisposto dal MEF.

Ricordiamo inoltre che per tutti gli altri Comuni il calcolo andrà fatto con l’aliquota base ed il versamento entro il 16 dicembre in un’unica soluzione.

 

Come noto, a differenza dell’IMU, la TASI sposta una parte del carico impositivo dal proprietario all’inquilino, purché non si tratti di locazione temporanea inferiore ai 6 mesi, nel qual caso l’imposta è completamente a carico del proprietario.

In pratica l’inquilino può essere tenuto a versare una quota della TASI secondo una percentuale che può variare tra il 10% ed il 30% (per legge è il 10% nel caso in cui il Comune non stabilisca nulla al riguardo), percentuale che in taluni casi il Comune può decidere di azzerare prevedendo delle detrazioni per l’occupante.

Lo stesso vale per un soggetto che occupa l’immobile anche senza contratto di locazione, come ad esempio in caso di comodato gratuito, (in questo caso si parla genericamente di “occupante” o di “detentore” e non di inquilino).

 

Ma cosa succede se nessuno o uno solo dei due paga?

Può essere obbligato l’altro a corrispondere la differenza?

 

La risposta è semplice e va ricercata nel comma 671 (art. 1) della legge di stabilità 2014 che recita testualmente: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unitàimmobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria …”

In altre parole se l’inquilino o l’occupante non paga, il proprietario non può essere chiamato a versare la quota di TASI dovuta dal primo e, analogamente, se il proprietario non paga, l’occupante non è obbligato a versare la quota dovuta dal proprietario.

Per lo stesso motivo, nel caso in cui nessuno dei due paghi la sua quota di TASI, il Comune potrà sollecitare il versamento ad entrambi i soggetti separatamente.

 

Il concetto è chiarito ulteriormente in una circolare del MEF che contiene una serie di domande e risposte in materia di TASI e IMU di cui riportiamo la seguente:

Domanda:

In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell’inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

Risposta:

No, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o occupanti e non, quindi, tra possessore e occupante.

 

L’art. 671 infatti riporta: “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.

Questo significa che sono responsabili in solido tra loro i comproprietari o in generale i contitolari di un diritto reale sull’immobile (due o più proprietari, usufruttuari ecc.).

Sono altresì responsabili in solido tra loro anche gli occupanti di un immobile, come ad esempio due o più coinquilini, ma in ogni caso non esiste una responsabilità “incrociata” tra possessori e occupanti: ciascuno risponde per sé in caso di mancato pagamento.

 

Se ad esempio due comproprietari al 50% di un immobile sfitto non versano la Tasi il Comune può agire in giudizio contro uno di essi per recuperare l’intera somma dovuta.

Lo stesso ragionamento vale, naturalmente, a prescindere dalla quota posseduta.

Viceversa, se lo stesso immobile è concesso in locazione e l’inquilino non paga la sua quota di TASI, il Comune non può agire contro i proprietari per il recupero del dovuto ma deve intraprendere un’azione specifica contro l’inquilino.

 

Pubblicato da: Redazione

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