TASI: appuntamento con la scadenza di giugno 2016

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Mentre si attende sul fronte legislativo un intervento di riordino della tassazione sugli immobili, di cui però non abbiamo più notizie da diverso tempo, anche quest'anno arriva puntuale la scadenza per il versamento della prima rata della TASI che, ricordiamo, è il 16 giugno 2016.

E' possibile versare entro la stessa data la TASI in un' unica soluzione oppure suddividerla in due tranche di pari importo (acconto e saldo), la prima delle quali scade appunto il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Le stesse scadenze riguardano anche l'IMU per gli immobili che sono soggetti al versamento.

Importo minimo del versamento

Alcuni chiarimenti per quanto riguarda l'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non deve effettuare alcun versamento.

Parliamo dei 12 euro che peraltro potrebbero variare da Comune a Comune, per cui invitiamo sempre a consultare le relative delibere.

Innanzitutto è bene precisare che l’importo minimo sotto il quale non si deve versare la TASI si applica al totale annuo e non ad ogni singolo versamento (acconto o saldo).

La soglia minima inoltre è riferita non al singolo immobile ma al totale dovuto dal contribuente relativamente agli immobili posseduti nello stesso Comune; se si possiedono diversi immobili, sempre nell'ambito territoriale del Comune al quale si deve effettuare il versamento, è la somma complessivamente dovuta che va confrontata con la soglia minima per stabilire se fare o meno il versamento.

Lo stesso ragionamento vale anche nel caso in cui il contribuente possieda una quota dell'immobile: in questo caso è il totale dovuto in proporzione alla quota di possesso che determina l'esenzione o meno in base alla soglia minima.

Per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione, il limite vale anche per la quota dovuta dall'inquilino. In questo caso possiamo avere vari casi, ma la quota dipende essenzialmente dal contratto di locazione: se tutto l'immobile è affittato con un unico contratto, vale la quota dovuta per l'intero immobile, se invece l'immobile è affittato a soggetti distinti con contratti diversi, ciascun inquilino farà riferimento alla propria quota.

Precisiamo a questo proposito che l'applicazione di calcolo del nostro sito non può fornire l'indicazione sul fatto che il contribuente sia esentato o meno dal versamento perché, come detto, potrebbe possedere più immobili.

Novità 2016

Riepiloghiamo brevemente le novità sul fronte della TASI introdotte con la legge di stabilità:

1)      Esenzione totale della TASI per la prima casa ad eccezione degli immobili di lusso (cat. A/1, A/8, A/9). L'esenzione vale anche per l'inquilino se occupa l'immobile come prima casa.

2)      Riduzione della TASI per le seconde case affittate a canone concordato: in questo caso l'imposta è il 75% di quanto dovuto.

3)      Riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato ai familiari entro il primo grado di parentela, ossia genitori e figli.

Per maggiori dettagli sulle agevolazioni rimandiamo a questo articolo.

 

Versamenti tardivi e ravvedimento operoso

In caso di ritardo nel versamento è possibile il c.d. “ravvedimento operoso” che comporta sanzioni ridotte rispetto all'accertamento.

Le sanzioni applicate dipendono essenzialmente dai giorni di ritardo nel versamento.

In particolare:

  • Entro 14 giorni dalla scadenza si applica lo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
  • Dal 15° al 30° giorno si applica il 3% fisso, a prescindere dal giorni di versamento.
  • Dal 31° al 90° giorno si applica il 3,33% fisso.
  • Dal 91° giorno ed entro 1 anno si parla di ravvedimento intermedio con sanzione ridotta al 3,75%;
  • Oltre l’anno e fino allo scadere del secondo anno la sanzione sale al 4,29%;
  • Dopo 2 anni la sanzione è pari al 5%.

Il ravvedimento operoso può essere applicato dal contribuente soltanto di sua iniziativa, nel senso che, una volta che il mancato versamento è stato contestato dal Comune e sono partiti gli accertamenti, non è più possibile avvalersi di questa possibilità.

Alle sanzioni inoltre vanno aggiunti gli interessi legali calcolati in ragione del tasso legale che per il 2016 è pari allo 0,2% annuo.

Nel modello di versamento dovranno essere indicate due righe separate, una per gli interessi ed una per le sanzioni, con i seguenti codici tributo:

3962 “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1 c. 639. L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”;

3963 “TASI – tributo per i servizi indivisibili – art. 1 c. 639. L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”;

 

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Pubblicato da: Redazione

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