Legge di Stabilità 2014: nasce la TASI

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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013 la Legge di stabilità 2014 che istituisce l'imposta unica comunale.

La nuova imposta si compone di TASI, TARI e IMU. Esenti dalla TASI solo i terreni agricoli e gli immobili destinati al culto. Confermata l'abolizione dell' IMU per la prima casa ed i fabbricati rurali strumentali. Resta l'IMU per le abitazioni di lusso e gli altri immobili.

La nuova legge di stabilità (L. 27/12/2013 n. 147) ha introdotto la cosiddetta IUC, ovvero l' imposta unica comunale.

A dispetto delle apparenze però la IUC è tutt'altro che una semplificazione fiscale perché, lungi dall'essere una vera e propria imposta unica, in realtà comprende tre voci ben distinte:

  • la TASI
  • la TARI
  • l' IMU

La TASI è l'imposta sui servizi indivisibili dei Comuni (clicca qui per maggiori informazioni) dalla quale sono esenti solamente i terreni agricoli e gli immobili destinati al culto.

La TARI è la tassa sui rifiuti urbani e sostituisce completamente la vecchia TARES.

L'IMU è la ben nota Imposta Municipale che ben conosciamo e che resta dovuta per tutti gli immobili tranne la prima casa ed i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura.

Le tre componenti vanno calcolate separatamente e versate utilizzando codici tributo diversi tra loro.

La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU e, presumibilmente, valgono le stesse considerazioni valide per l'IMU per tutto ciò che concerne le modalità di calcolo e arrotondamento degli importi.

Anche per la TASI esiste un' aliquota base (1 per mille) con un tetto massimo che varia anche in relazione all'aliquota IMU stabilita dal Comune (per approfondire consulta questa pagina). 

Per quanto riguarda le scadenze, le successive modifiche alla legge di stabilità hanno uniformato quelle della TASI a quelle dell'IMU, anche se per il 2014, essendo il primo anno di applicazione della TASI, vi è la possibilità di versare l'imposta in un'unica rata a dicembre se il Comune non delibera le aliquote in tempo utile (per approfondire l'argomento scadenze clicca qui).

 

Riportiamo di seguito gli articoli della legge di stabilità che riguardano principalmente la TASI, aggiornati con le ultime modifiche normative apportate dal DL. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

 


 

L. 27/12/2013 n. 147

Art. 1 - Commi da 669 a 689

 

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

670. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16.

Testo abrogato: Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziale o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*). È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

(*) I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta  dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari  importo,  scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà  del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Comma 688, terzo periodo così come modificato dal D.L. n. 88/2014

A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

Comma 688, terzo periodo testo previgente (non più in vigore):

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

 

Pubblicato da: Redazione

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